PARTE PRIMA: Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti civili
13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15. La libert
e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione pu avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit
giudiziario con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione pu essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non pu essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge pu stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietati le pubblicazioni
a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
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