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N. 4775/99 R.G. notizie di reato
DICHIARAZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
- artt. 325 c.p.p. -
L'anno 1999 il mese di Agosto il giorno 17 in Arezzo negli Uffici in intestazione
Il Pubblico Ministero Dr.ssa Paola Conti
nel procedimento n. 4775/99 R.G.N.R. nei confronti di Del Toro Marco nato
ad Arezzo il 4.11.1972 quale presidente dell'associazione culturale "Sing-Sing"
con sede in Arezzo via F.Filzi n.12
per il reato di cui all'art. 171 quater L. 633/41 e successive modificazioni
con il presente atto dichiara di proporre ricorso per cassazione avverso il
provvedimento pronunciato dal Tribunale di Arezzo in data 10.8.1999 con il
quale a seguito di procedimento di riesame relativo ad un decreto di sequestro
preventivo ha disposto la restituzione di quanto in sequestro ritenendo non
sussistere il fumus boni iuris del reato.
per i seguenti motivi:
Il Tribunale di Arezzo in sede di riesame disponeva in data
10.8.1999 la restituzione dei compact-disk
sottoposti a sequestro preventivo adottato per interrompere l'iter criminis
del reato di cui all'art. 171 quater L.633/41, che punisce la condotta di
colui che abusivamente noleggia a fini di lucro opere tutelate dal diritto
di autore, opere lecitamente ottenute.
E opportuno premettere che per i compact-disk vige il divieto di noleggio
a fini di lucro a differenza di quanto avviene per le videocassette, giacché
mentre quest'ultima attività è autorizzata dai titolari del
diritto di autore, che immettono sul mercato sia copie destinate alla vendita
che vengono pagate un determinato prezzo dai negozi poi venditori e sia copie
destinate al noleggio. Per i CD tale divieto impresso sullo stesso prodotto,
trova la sua ratio nel fatto che lo stesso è facilmente duplicabile
con la conseguenza che non viene più acquistato con conseguente danno
economico per il titolare del diritto di autore.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non sussistere il reato mancando,
a suo dire, il fine di lucro. Infatti afferma il Tribunale il prezzo di lire
3.000 corrisposto per il noleggio rappresenterebbe l'ammortamento del bene
preso in prestito.
Erra il giudicante, secondo questa AG, nel considerare l'assenza del fine
di lucro: il CD per sua natura è un bene caratterizzato dalla quasi
totale assenza di usura ed il prezzo di lire 3.000 per uno o due giorni di
utilizzo è del tutto esorbitante. Lo stesso moltiplicato per tutti
i CD disponibili e per tutti i soci determina certamente una somma di introito
rilevante per la presunta associazione, dando vita ad una vera e propria attività
commerciale.
Si tratta di un caso in cui dietro la scelta della struttura associativa senza
scopo di lucro si aggira il divieto di noleggio a fini di lucro puniti dalla
norma.
Va, infine svolta un ulteriore considerazione trascurata dai giudicanti la
impossibilità, atteso lo spazio dei locali ed il numero dei soci, di
ascoltare i CD nei locali nel caso della presenza contemporanea di più
persone, i testimoni finora sentiti hanno riferito di aver sempre asportato
i CD eccetto uno di essi Ferri Nicola che ha dichiarato di non possedere un
lettore e di ascoltare questi all'interno dei locali.
Ciò rappresenta un ulteriore elemento per ritenere che l'attività
dell'associazione è solo apparente.
Inoltre i testimoni hanno dichiarato di pagare una cifra da lire 2.000 a lire
3.000 ma mai la cifra di lire 1.000 riportata nel provvedimento del tribunale,
tale elemento non è ricavabile dagli atti in possesso di questa Procura.
Sono presenti tutti gli elementi necessari ad integrare il reato, astrattamente
ricorre quel fumus boni iuris e quel pericolum in mora posti a fondamento
dell'art. 321 c.p.p. ed il sequestro preventivo aveva la sua ratio nell'impedire
e nel portare ad ulteriori conseguenze l'attività criminosa.
Con la restituzione dei CD l'associazione ha ripreso la propria attività
di noleggio abusivo a fini di lucro.
Rocorre nel caso di specie la violazione di legge richiesto come motivo di
ricorso ai sensi degli art. 325, 606 lett. b.c.p.p. ed in particolare violazione
degli artt. 321 c.p.p. e 171 quater L.633/41
Arezzo lì 17.8.1999
Il Sost. Proc. della Repubblica
Dr.ssa Paola Conti
(avevano proprio ragione....N.d.W.)
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